Addebito di #separazione: quando può essere richiesto? (parte prima)

L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE – PARTE PRIMA: NOZIONI GENERALI E VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTA’

Quando l’intollerabilità della convivenza o il pregiudizio per la prole solo la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio, l’altro coniuge può chiedere la separazione con addebito.

I presupposti per tale richiesta sono essenzialmente due, ossia:

  • la violazione da parte di uno dei coniugi dei doveri nascenti dal matrimonio avvenuta nel corso della convivenza;
  • l’esistenza di un collegamento causale tra la violazione e la crisi coniugale.

Di fronte alla predetta richiesta il giudice dovrà, pertanto, verificare per prima cosa che uno dei coniugi abbia posto in essere – in modo volontario e cosciente – uno o più comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio; in secondo luogo, dovrà accertare l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento che viola i doveri e la situazione di intollerabilità della convivenza o grave pregiudizio per i figli.

Per accertare tale collegamento il giudice valuterà complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi e l’esistenza di un’eventuale preesistente crisi già irrimediabile in atto.

Ma, più precisamente, quali sono le violazioni che possono determinare l’#addebito?

I comportamenti da cui può derivare l’addebito sono stati oggetto della giurisprudenza la quale, caso per caso, si è trovata ad analizzare diverse situazioni ai fini della suddetta richiesta.

Generalmente, possono determinare l’addebito:

  1. le violazioni dei doveri coniugali indicati dalla legge, quali: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia;
  2. le violazioni dei diritti costituzionali e di quelli riconosciuti dall’ordinamento a tutela della persona umana come: le violazioni dei principi di dignità (comportamenti violenti) o uguaglianza morale e giuridica, delle altre libertà costituzionalmente garantite, del diritto alla salute o della libertà religiosa.

La  casistica dei comportamenti è molto ampia e la giurisprudenza ha avuto modo, di volta in volta, di valutare la singola condotta e determinare se ritenerla rilevante ai fini dell’addebito.

Addentrandoci più nello specifico analizzeremo oggi la violazione del dovere di fedeltà la quale, oltre ad essere considerata particolarmente grave, costituisce – qualora venga provata una stabile relazione extraconiugale – una circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile.

Generalmente, la valutazione delle condotte in violazione del dovere di fedeltà non è automatica ed è rimessa all’apprezzamento del giudice che può addebitare la separazione al coniuge infedele solo se verifica il nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale, con un accertamento e controllo rigoroso ed una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambi i coniugi.

La violazione, infatti, può determinare l’addebito solo se dall’infedeltà deriva l’intollerabilità della convivenza o la lesione di diritti della personalità dell’altro coniuge.

Se, di fatto, la crisi tra i coniugi era precedente all’infedeltà ed era già irrimediabilmente in atto, il giudice può escludere l’addebito in quanto l’infedeltà non è da considerarsi come causa principale dell’intollerabilità della convivenza.

Secondo la giurisprudenza, per di più, oltre alle condotte dirette, possono rilevare anche alcuni comportamenti che, pur non costituendo adulterio, sono gravemente sintomatici di violazione del dovere di fedeltà; così ad esempio: la condotta che fa sorgere nell’altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento, la volontà di commettere un fatto lesivo dell’onore e della dignità dell’altro, l’infedeltà di uno dei coniugi rimasta allo stadio del mero tentativo perché non corrisposta etc..

Circa l’analisi delle condotte, è interessante richiamare anche due recenti pronunce della Cassazione che hanno riguardato proprio l’addebito della separazione, nello specifico:

  • con l’ordinanza n. 3879/2021 è stato confermato l’addebito della separazione richiesta dalla moglie, la quale oltre a provare l’infedeltà accertata in un episodio, aveva basato la propria richiesta anche su solidi elementi indiziari, ossia i messaggi e le fotografie sul cellulare dell’uomo oltre che i pagamenti effettuati dal marito su siti di incontri con altre donne;
  • con l’ordinanza 12794/21 la Cassazione ha confermato l’addebito basandosi sulla forte efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche utilizzate dalla moglie per dimostrare la relazione extraconiugale intrattenuta dall’uomo in costanza di matrimonio. I messaggi amorosi spediti dal marito e non contestati dimostravano, difatti, inequivocabilmente la presenza di una relazione sentimentale. (FONTE: Faro Giuridico)

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*Immagine Pixabay

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