Amministratore di condominio: requisiti e obblighi di chi viene nominato

Amministratore di Condominio: chi può essere nominato? Quali  requisiti occorrono per diventare Amministratore? E quali sono i ‘poteri’ che esercita all’interno del condominio?

Chiunque di noi abbia vissuto (o viva) in condominio ha di certo avuto a che fare, in un modo o nell’altro, con la figura dell’Amministratore; chi è questo personaggio di cui spesso si parla, ancor più spesso si sparla, che dovrebbe tutelare i singoli condomini nei confronti dei terzi e regolare i rapporti tra di essi, facendo anche da paciere?

Proviamo a fare un po’ di chiarezza su questa controversa figura rispondendo ad alcune tra le domande più diffuse.

  1. Chi è l’Amministratore del Condominio?

L’amministratore di condominio è quel soggetto nominato dall’Assemblea con il compito di agire e rappresentare il condominio in nome e per conto dei condomini.

L’amministratore è il responsabile delle parti comuni dell’edificio cioè quelle definite dall’articolo 1117 del Codice Civile e dal regolamento di condominio.

L’Amministratore non ha alcun potere né rappresentanza in merito alle parti private dell’edificio come i singoli appartamenti.

2. Quando obbligatorio nominare un Amministratore per il proprio Condominio?

La nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto.

3. Chi può fare l’Amministratore di condominio?

L’Amministratore può essere scelto tra i condomini stessi o può essere anche un professionista esterno al condominio.

4. Quali sono i requisiti per fare l’Amministratore di condominio?

Può fare l’amministratore chi, anche se non laureato, ha frequentato un corso di formazione iniziale di almeno 72 ore e superare un esame finale; successivamente è necessario frequentare un corso o più corsi di aggiornamento annuali per un totale complessivo di almeno 15 ore l’anno.

A partire dal 18 giugno 2013, chi vuole ambire a fare l’Amministratore di condominio deve inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. godimento dei diritti civili;
  2. non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
  3. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. non essere interdetto o inabilitato;
  5. non avere il nome annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
  6. possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  7. avere frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui ai numeri 6. e 7. non sono necessari qualora l’Amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

La perdita dei requisiti di cui ai numeri 1.2.3.4. e 5. comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

Chi ha svolto attività di Amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti 18 giugno 2013, è consentito lo svolgimento dell’attività di Amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui ai numeri 6. e 7.

Possono svolgere l’incarico di Amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

5. Di cosa si occupa l’Amministratore di condominio nel corso del mandato?

L’Amministratore, in estrema sintesi, si occupa principalmente:

  • della conduzione dell’edificio limitatamente alle parti comuni;
  • della vigilanza sulla loro manutenzione e integrità;
  • della erogazione delle spese occorrenti al mantenimento dei servizi comuni;
  • dell’osservanza delle norme stabilite dal regolamento di condominio;

L’Amministratore è responsabile di riscuotere le somme dovute dai singoli condòmini e redige il consuntivo delle spese alla fine della gestione per dare giustificazione delle uscite e delle entrate della cassa condominiale.

Già dalla lettura di quanto sin qui esposto, è facilmente comprensibile come quella dell’Amministratore sia una professione molto delicata e piena di responsabilità e, conseguentemente, è evidente il fatto che la legge abbia prevista l’obbligatorietà di dotarsi di assicurazione professionale da parte dell’aspirante Amministratore. (FONTE: Faro Giuridico)

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