Denuncia di sinistro all’assicurazione: come e quando farla

 DENUNCIA DI SINISTRO ALL’ASSICURAZIONE: COME E QUANDO FARLA

Attenzione alla denuncia di sinistro alla propria assicurazione in caso di incidente stradale: se il sinistro ha causato solo danni ai veicoli o a cose, la comunicazione fatta all’assicurazione deve indicare sin da subito l’esistenza di testimoni e l’identificazione degli stessi.

Infatti la Legge 124/2017 ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 135 Codice Assicurazioni Private, il quale dispone testualmente: “In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.

In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta”.

Quindi in caso di incidenti stradali senza feriti , il danneggiato che chiede il risarcimento dei danni dovrà indicare i testimoni che hanno assistito al sinistro già nella denuncia di sinistro. Ove non avesse ottemperato a tale comunicazione , nell’eventuale causa giudiziale, dette prove testimoniali non potranno essere ammesse.

La norma, tuttavia prevede un obbligo a carico della Compagnia assicuratrice: questa, infatti, in caso di mancata indicazione dei testi da parte del danneggiato dovrà chiedere l’indicazione dei testimoni al danneggiato entro 60 giorni dalla denuncia, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento. (FONTE: Faro Giuridico)

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