Farmaci non da banco e ricetta medica: quali obblighi per il farmacista?

RICETTA MEDICA? SI GRAZIE!

Quante volte ci è capitato di arrabbiarci con il farmacista di turno quando richiedeva la ricetta medica per consegnare un farmaco di cui avevamo bisogno?

In effetti, soprattutto quando il farmacista ci conosce, tendiamo a stupirci di tale rigidità, però c’è un motivo più che valido a sostegno di questo comportamento.

Quando, infatti, il farmacista ci consegna un farmaco non da banco senza ricetta medica commette un importante ed oneroso illecito amministrativo ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2006.

Sono pochi i casi in cui il farmacista si possa ritenere esentato da tale richiesta e, anche in quel caso, dovrà ricordarci di consegnare la ricetta quanto prima, dovrà informare il nostro medico curante, nonché annotare il servizio reso in un apposito registro.

Fermo restando quanto appena precisato, quando il farmacista potrà consegnarci il farmaco senza ricetta medica, nonostante si tratti di un medicinale soggetto a prescrizione?

Potrà farlo solo in presenza di una persona con una grave patologia -tra quelle indicate in appositi elenchi- che abbia già presentato precedenti ed identiche richieste su ricetta medica, oppure in presenza di una ricetta scaduta da non più di trenta giorni e/o della conoscenza diretta e costante da parte del farmacista della patologia e del trattamento sanitario in essere.

È possibile la consegna anche quando l’interessato mostri al farmacista una lettera di dimissioni dall’ospedale di massimo due giorni prima, da cui risulti la raccomandazione di proseguire con specifiche cure.

Quindi, prima di infuriarsi inutilmente , ricordiamo che- quando insistiamo per avere un farmaco non da banco e senza ricetta- stiamo egoisticamente facendo rischiare al farmacista una sanzione non da poco! (FONTE: Faro Giuridico)

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