#Figli di genitori non sposati e separati: quali tutele prevede la normativa vigente

LA #TUTELA DEI FIGLI IN CASO DI “SEPARAZIONE” DEI GENITORI NON SPOSATI

Molti pensano che la convivenza sia meglio del matrimonio proprio perché con meno formalità, problemi e conseguenze. Molti ritengono anche che, in caso di separazione di genitori non sposati, non sia necessario procedere con alcuna tipologia di formalizzazione legale in quanto non essendo presente il vincolo matrimoniale, non sussiste nulla da regolamentare.

Ebbene, quest’ ultima affermazione può essere considerata vera solo in parte, ossia solo qualora i conviventi non abbiamo dei figli minori nati dalla loro unione.

Se la coppia, difatti, è anche coppia genitoriale non basta “semplicemente lasciarsi”.

Prima di affrontare tale argomento è necessario premette che i figli nati da genitori non uniti in matrimonio sono equiparati a quelli nati da genitori coniugati: hanno cioè gli stessi diritti e lo stesso status giuridico di figlio.

Dall’1 gennaio 2013, difatti, non esiste più la distinzione tra figli legittimi (nati in costanza di matrimonio) e figli naturali (nati fuori dal matrimonio) in virtù del principio di unicità dello status di figlio sancito dalla legge 219/2012.

Ma come viene disciplinata la tutela dei figli in caso di “separazione” dei genitori non sposati?

Le norme che regolano i rapporti con i figli minori o maggiorenni con handicap o non economicamente autosufficienti a seguito di separazione o divorzio, si applicano anche in caso di rottura della convivenza.

I genitori non sposati che hanno riconosciuto i figli hanno, pertanto, il diritto all’affidamento condiviso e l’obbligo di contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei medesimi. Anche in tale situazione è consentito, in subordine, prevedere l’affidamento esclusivo, purché questa alternativa risponda meglio all’interesse e alla tutela della prole.

I genitori non sposati che vogliono formalizzare l’accordo relativo all’affidamento e alla gestione dei figli dovranno presentare un ricorso al tribunale con l’ausilio di un legale.

La competenza a decidere sui provvedimenti riguardanti la prole spetta al tribunale ordinario del luogo in cui i figli risiedono. I provvedimenti in materia di mantenimento e affidamento sono pronunciati in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero e si concludono con decreto.

Come vale per la separazione ed il divorzio, i genitori possono accordarsi sulle condizioni da adottare per la gestione del minore addivenendo, così, ad una soluzione congiunta.

Vi sono, però, casi in cui l’elevata conflittualità non permette di giungere ad un accordo congiunto circa le condizioni e le regole da adottare; in tali casi, si renderà necessario depositare un ricorso giudiziale con il quale uno dei due genitori chiede al tribunale di pronunciarsi in merito a: affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario dei figli ed assegnazione della casa familiare.

In casi come questi, in cui il disaccordo dei genitori non permette di giungere a delle condizioni di gestione del minore, sarà il tribunale a prendere una decisione che dia tutela al medesimo e che permetta la piena garanzia della responsabilità genitoriale; il tutto nell’esclusivo interesse dei minori alla bigenitorialità.

Concludendo, è chiaro che anche le coppie non sposate debbano, pertanto, regolamentare correttamente le condizioni relative alla gestione della prole. Difatti, anche i figli nati fuori dal matrimonio hanno diritto ad essere correttamente “protetti” mediante la previsione di una precisa regolamentazione che garantista loro diritti e tutele. (FONTE: Faro Giuridico)

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*Immagine Pixabay

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