I nonni possono essere obbligati al #mantenimento di minori?

I NONNI POSSONO ESSERE OBBLIGATI AL #MANTENIMENTO?

L’art. 316 bis c.c. al primo comma stabilisce: “ I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

La disposizione codicistica sancisce, in primis, il dovere in capo ai genitori di mantenere i figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti o portatori di handicap grave.

In caso di crisi familiare il dovere persiste e il suo adempimento deve essere completamente garantito in concorso tra i genitori ed in proporzione alle rispettive sostanze. Nel mantenimento deve essere ricompresa ogni prestazione dei mezzi necessari per soddisfare i bisogni fondamentali e primari della prole e ogni ulteriore spesa necessaria per la vita della medesima. Quanto anzidetto è confermato anche dall’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui i genitori sono da considerarsi quali titolari esclusivi dell’obbligo di mantenimento e ciò in via primaria ed integrale.

L’ovvia conseguenza che ne deriva è che, in caso di incapacità o inadempimento nel mantenimento della prole da parte di un genitore, l’altro dovrà farvi fronte utilizzando le proprie sostanze e ferma la possibilità di agire, comunque, giudizialmente nei confronti del genitore inadempiente.

Oltre ai genitori, l’articolo citato richiama, però, anche i nonni quali soggetti obbligati a fornire i mezzi necessari per il sostentamento dei #minori.

Ma, quindi, gli ascendenti sono sempre obbligati? Se uno dei due genitori non versa, devono provvedere automaticamente i nonni? Il dettato codicistico non deve trarre in inganno. Difatti, non è automatico che se uno dei due genitori non versa il mantenimento, allora vi debbano sopperire i nonni. L’obbligo degli ascendenti è previsto, infatti, solo in presenza di determinate condizioni che, come tali, non determinano un automatismo nel riconoscimento dell’obbligo predetto.

Innanzitutto, come specificato anche dalle diverse pronunce della Suprema Corte, non si potrà riconoscere un obbligo in capo ai nonni qualora almeno uno dei due genitori sia in grado di far fronte al mantenimento dei figli. Di conseguenza, potrà essere richiesto un “aiuto economico” agli ascendenti solo se entrambi i genitori si trovino in uno stato di bisogno e nell’impossibilità oggettiva di sostenere la prole.

L’obbligo in capo ai #nonni viene, pertanto, considerato come subordinato e sussidiario rispetto a quello principale e primario dei genitori e potrà essere preteso solo qualora venga dimostrata l’esistenza di determinate e fondamentali condizioni, ossia:

  1. quando entrambi i genitori si trovano nell’impossibilità oggettiva di far fronte al mantenimento dei figli; non sono, pertanto, presenti risorse economiche sufficienti per sostenere la prole, la quale viene a trovarsi in uno stato di bisogno imminente.
  2. Quando uno dei due genitori è inadempiente e, pertanto, non versa il mantenimento ai figli pur avendo le risorse economiche per provvedervi; in questo caso, l’altro genitore deve innanzitutto tentare di recuperare il dovuto – in via giudiziale – dal genitore inadempiente. Solo dopo aver avviato le azioni esecutive con esiti sfavorevoli è possibile richiedere l’intervento del giudice nei confronti dei nonni e senza operare distinzione alcuna tra gli ascendenti dei due genitori. Ciascuno dei quattro nonni sarà tenuto, quindi, a versare gli alimenti in proporzione alle proprie capacità economiche fino a quando il genitore non acquista nuovamente un’autonomia.

In conclusione, riassumendo: l’obbligo di provvedere al mantenimento della prole spetta integralmente ai genitori e solo in presenza di determinate condizioni scatta l’obbligo in capo ai nonni, i quali saranno tenuti a versare gli alimenti in proporzione alle rispettive sostanze economiche.

Alla luce della mancanza di automatismo dell’obbligo citato, le varie situazioni andranno, perciò, valutate caso per caso alla luce delle considerazioni anzidette al fine di evitare l’instaurazione di procedimento dall’esito nefasto. (FONTE: Faro Giuridico)

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