Il danno in itinere tra casa e lavoro: cosa prevede la normativa vigente

Il danno in itinere tra casa e lavoro: cosa prevede la normativa vigente

Il #dannoinitinere si ha quando un lavoratore subisce un #infortunio durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.

Qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, l’evento ricomprende anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.

Questa tipologia d’infortunio è stata prevista unicamente dall’anno 2000 (art. 12 D.lgs 38/2000, artt. 2 e 210 DPR 1124/1965). L’assoggettamento a ristoro assicurativo da parte dell’ Inail viene tuttavia subordinato al rispetto di alcuni tassativi requisiti.

La normativa precisa infatti che l’infortunio in itinere deve verificarsi in occasione del “percorso normale”, ovvero del percorso più breve e diretto o più comodo e conveniente di regola affrontato dal lavoratore per esigenze e finalità lavorative ed in orari compatibili con con queste ultime.

Tuttavia nonostante la menzione del “ normale ” percorso le tutele assicurative non vengono meno se vi è stata una deviazione e questa è avvenuta per direttiva del datore di lavoro, causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico), esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche), adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale), esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola) o brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

L’infortunio in itinere per essere indennizzabile deve essere occorso allorquando il percorso normale sia stato intrapreso con i cosiddetti mezzi ordinari (mezzi pubblici o a piedi) o con mezzo privato purché necessari.

La normativa sull’infortunio in itinere  prevede espressamente che non sono indennizzabili gli infortuni direttamente causati da abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente. (FONTE: Faro Giuridico)

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