“A tu per tu con l’avvocato Simona Mazzeo”
Oggi voglio fornirvi qualche informazione più dettagliata sul reato di “violenza privata” che purtroppo sovente viene perpetrato e/o subito senza comprenderne la gravità.
Durante il matrimonio o nel corso della convivenza o in occasione della separazione spesso si commette il reato di violenza privata, previsto nell’ambito dei delitti contro la libertà morale e precisamente dall’art. 610 c.p. che così stabilisce: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339”.
La norma tutela la libertà morale dell’individuo e la sua facoltà di autodeterminarsi spontaneamente. Protegge, pertanto, la libertà psichica da qualsiasi comportamento violento e intimidatorio in grado di esercitare una coartazione, sia diretta che indiretta, per costringere a fare, a non fare o a tollerare una determinata azione.
La condotta può consistere nella violenza oppure nella minaccia, dirette a ridurre o ad annullare la capacità di determinarsi liberamente. Possono essere esercitate sul soggetto passivo oppure su una terza persona, come un figlio o un ascendente, o anche sulle cose.
Condotte che separatamente considerate integrano la violenza privata, qualora diventino abituali e reiterate nel tempo, rilevano con riguardo al reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p.
Simili condotte vanno denunciate e punite.
Prima che sia troppo tardi!
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