Il reato di “violenza privata”

DI SIMONA MAZZEO

“A tu per tu con l’avvocato Simona Mazzeo”

Oggi voglio fornirvi qualche informazione più dettagliata sul reato di “violenza privata” che purtroppo sovente viene perpetrato e/o subito senza comprenderne la gravità.

Durante il matrimonio o nel corso della convivenza o in occasione della separazione spesso si commette il reato di violenza privata, previsto nell’ambito dei delitti contro la libertà morale e precisamente dall’art. 610 c.p. che così stabilisce: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339”.

La norma tutela la libertà morale dell’individuo e la sua facoltà di autodeterminarsi spontaneamente. Protegge, pertanto, la libertà psichica da qualsiasi comportamento violento e intimidatorio in grado di esercitare una coartazione, sia diretta che indiretta, per costringere a fare, a non fare o a tollerare una determinata azione.

La condotta può consistere nella violenza oppure nella minaccia, dirette a ridurre o ad annullare la capacità di determinarsi liberamente. Possono essere esercitate sul soggetto passivo oppure su una terza persona, come un figlio o un ascendente, o anche sulle cose.

Condotte che separatamente considerate integrano la violenza privata, qualora diventino abituali e reiterate nel tempo, rilevano con riguardo al reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p.

Simili condotte vanno denunciate e punite.
Prima che sia troppo tardi!

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