Massaggio ed esercizio abusivo della professione

MASSAGGIO ED ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI FISIOTERAPIA
Non c’è ormai quartiere che non abbia un suo centro benessere, con annessa sala dedicata ai massaggi. Vi è veramente l’imbarazzo della scelta, tra impianti termali e palestre.
Allo stesso tempo, vi è un’ottima offerta anche di professionisti del settore masso-fisioterapico della riabilitazione, con competenze ben diverse e per nulla assimilabili ai lavoratori del settore prima citato, per quanto troppo spesso confusi.
Ed è proprio in questa “confusione”, che si possono ritrovare i germi di una condotta illecita tristemente diffusa: l’esercizio abusivo della professione, previsto e punito dall’art. 348 c.p.

Tale articolo punisce chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Come risulta evidente, il bene giuridico protetto dalla norma risiede nel buon andamento della pubblica amministrazione, cioè nell’interesse che determinate tipologie di lavori siano svolti solo ed esclusivamente da chi detenga un’attestazione dello Stato, garante della competenza tecnica, riscontrabile, inoltre, dall’iscrizione ad un albo professionale (es, medici, avvocati, fisioterapisti, appunto ecc…).
È peraltro un reato di pericolo presunto, che, in altre parole, ai fini della sua configurazione richiede la mera mancanza della qualifica di cui sopra, al di là delle modalità con cui una determinata prestazione (nel nostro caso, quella del massaggio) dovesse esser fornita.
Non vi sono dubbi, quindi, che chi dovesse fornire un servizio di masso-fisioterapia riabilitativa, senza averne la qualifica, non essendo, cioè, un fisioterapista, commetterebbe il reato di esercizio abusivo della professione.
Tuttavia, nel caso in cui si dovesse offrire un semplice massaggio, senza ulteriori specificazioni e, quindi, senza connotare la propria prestazione di qualsivoglia caratteristica terapeutica, non si incorrerebbe nel reato di cui all’art. 348 c.p.
Nel termine “massaggi”, infatti, rientrano una serie di attività manipolative a mero fine “distensivo”, estetico o di generale benessere, per il quale, a ben vedere, non è richiesto il rilascio di alcuna attestazione specifica da parte dello Stato.
Dello stesso avviso la Suprema Corte, che testualmente stabilisce che il reato di esercizio abusivo può configurarsi per massaggi che abbiano “una specifica finalità curativa, cioè di quelli che, stante la diretta incidenza sulla salute delle persone, postulano specifiche e riscontrate competenze mediche, terapeutiche o fisioterapiche” (Cass., sent. n. 12539.2020).
L’invito, pertanto, è quello di imparare a scindere la tipologia di servizio richiesto, ricorrendo a personale qualificato, ogniqualvolta siano necessari interventi di carattere sanitario, controllando preventivamente, magari con un semplice accesso all’albo on line dell’ordine di riferimento, che non ci si stia affidando ad impostori.
Fonti normative: art. 348 c.p.; Cass., sent. n. 12539.2020
da L’angolo del diritto penale
*Immagine pixabay

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