Occhio a non disturbare la quiete altrui con eventi o feste troppo rumorose

Occhio a non disturbare la quiete altrui con eventi o feste troppo rumorose

*Immagine Federfarma Torino

L’art. 659 del nostro codice penale ‘Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone’, prevede e punisce l’azione di chi disturba la quiete e il riposo delle persone, ma anche il loro diritto di riunirsi e trascorrere un po’ di tempo sereno con gli amici.

La seconda parte dell’articolo punisce, invece, chi disturba la gente con un’attività professionale eccessivamente rumorosa e privata del rispetto di regole precise in tal senso.

Non è sempre facile provare l’eccesso di rumore perché, a prima vista, potrebbe essere un dato molto soggettivo.

In realtà, la prova può/ dovrebbe essere fornita mediante appositi strumenti idonei che, normalmente, fornisce l’ARPA, ossia l’ente appositamente chiamato per alcune misurazioni.

Resta il fatto che la giurisprudenza tende a presumere il rischio di mancato rispetto della “ pace” altrui di fronte ad eventi potenzialmente idonei per la modalità di esecuzione a turbare gli altri.

Con la Sentenza della Cassazione n. 14559/22 si punisce chi organizza feste in spiaggia con musica ad alto volume disturbando la quiete dei passanti sul lungomare.

Nella fattispecie, in effetti, la festa non era stata organizzata rispettando tutte le disposizioni previste dalla legge e, per di più, si era protratta oltremisura e aveva riunito un numero eccessivo di persone.

Poco importava l’assenza di volontà di infastidire gli altri: l’importante era aver volutamente organizzato un evento molto rumoroso.

In sentenza è stato riconosciuto il diritto anche dei villeggianti – sebbene non fossero per forza in camera a riposare – a godersi un lungomare in totale relax.

Quindi divertirsi va bene, ma a tutto c’è un limite e il solito e principale limite è quello di non togliere anche agli altri il diritto di riposare. (FONTE: Faro Giuridico)

Questo è quanto recita l’art. 659: Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

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