#Scuola. Come tutelare la salute dei docenti affetti da disturbo psichiatrico senza cadere in errore. (I^ parte)

di Vittorio Lodolo D’Oria

L’anno scolastico sta per ricominciare e potrebbe risultare utile studiare alcuni casi particolari che si manifestano in tutta la loro complessità. Il dirigente scolastico, tra le molte incombenze medicolegali che gli competono, si trova a dover affrontare anche situazioni particolarmente difficili pur non avendo mai ricevuto una formazione istituzionale a riguardo, nemmeno in sede concorsuale.

In caso di Accertamento Medico d’Ufficio (AMU) la situazione è particolarmente delicata soprattutto perché il docente potrebbe non concordare con la misura disposta dal preside e subirla, obtorto collo, cercando addirittura di sottrarvisi.

Presenterò pertanto, in tre articoli successivi, dieci casi di insegnanti affetti da un disturbo psichiatrico importante. Episodi ricostruiti grazie all’analisi della documentazione predisposta dai dirigenti scolastici e dagli ispettori tecnici ministeriali (in corsivo gli estratti dei loro documenti).

Al termine di ciascun caso ci porremo una domanda cui daremo una risposta motivata. L’obiettivo che ci proponiamo non consiste perciò nell’analizzare compiutamente la vicenda del docente ma nello stabilire il quale sia il comportamento adeguato da assumere da parte del dirigente scolastico nella specifica circostanza riportata nella domanda.

Caso I

Un docente che manifesta comportamenti inusuali durante il servizio viene inviato in AMU dal dirigente scolastico. Di seguito uno stralcio della relazione ex art. 15 DPR 461/01 del dirigente scolastico.

Fin dal primo giorno l’insegnante AA si è esibito in una serie di atteggiamenti che hanno, a seconda delle circostanze, divertito, infastidito o spaventato colleghi.

È di grave disturbo ai lavori:

  • dall’inizio dell’anno, malgrado continui richiami, viene a scuola agli orari che decide lui;
  • per motivi del tutto misteriosi, si rifiuta da tempo di indicare gli orari di entrata e di uscita;
  • a qualunque rimprovero, o non risponde, o gratifica l’interlocutore con la patente di imbecille;
  • quando l’ordine di servizio non lo trova d’accordo, si rifiuta di firmare e, naturalmente, si rifiuta di eseguirlo;
  • in presenza di contestazioni scritte, si rifiuta di ritirarle: le raccomandate inviategli vengono restituite alla scuola per compiuta giacenza;

Premesso che il sottoscritto non è certo in grado di formulare diagnosi mediche si chiedono due tipi di intervento:

  • che venga disposta una visita medica, con particolare riferimento all’aspetto della sanità mentale, che accerti l’idoneità al servizio del suddetto docente e, comunque, il grado di pericolosità della sua presenza in una comunità di adolescenti;
  • che venga irrogato un provvedimento disciplinare adeguato alla gravità delle negligenze commesse.

Diagnosi finale del Collegio Medico della CMV: psicosi paranoide.

Domanda: Cosa non convince negli interventi richiesti dal dirigente scolastico?

Risposta: Mentre ha una sua evidente logica la richiesta di un Accertamento Medico d’Ufficio (AMU) in CMV, da parte del dirigente scolastico non ha alcun senso proporre l’applicazione contestuale di un provvedimento disciplinare. Quest’ultimo potrebbe avere, eventualmente, senso solo dopo la pronuncia di “idoneità alla mansione” del docente da parte del Collegio Medico. C’è infatti il rischio – come nel caso in esame – di sanzionare un lavoratore affetto da una patologia che andrebbe curato e non certamente “punito”. Il dirigente, in quanto equiparato a datore di lavoro, è pur sempre il responsabile della salute degli insegnanti e prima di sanzionare è d’uopo che si accerti prima se la causa del problema non sia una questione di salute compromessa.

Caso II

L’ispettore tecnico ministeriale, chiamato da un dirigente scolastico per risolvere una situazione spinosa con una docente, arriva a concludere che “…la compromissione del profilo professionale della docente AMF è da ricercare in problemi verosimilmente collocabili sul versante dell’equilibrio psicofisico…”, chiedendone pertanto l’invio a visita medico-collegiale per valutare le condizioni di salute di AMF.

A seguito dell’indagine ispettiva, viene disposta in via cautelativa la sospensione provvisoria di AMF dall’insegnamento ma, senza attendere l’esito della visita medica, vengono mossi dal Provveditorato degli addebiti anche al dirigente scolastico in quanto ritenuto responsabile “…d’imperizia nell’affrontare il caso, che avrebbe determinato in buona misura il grado di tensione e di preoccupazione riscontrato nella scuola. Basta leggere le accorate richieste indirizzate al dirigente dell’ufficio competente del Provveditorato per capire la totale inadeguatezza a gestire un siffatto caso: “… Questo è un problema di fobie e di relazione. AMF ha delle fisse e delle manie per cui, anche se si cerca di spiegarle alcune cose, non capisce. Genitori ed insegnanti si attendono risposte da me: cosa fare? Come muoversi? Come cercare di non perdere altra utenza? Chiedo pertanto un vostro supporto, attraverso suggerimenti e procedure, al fine di gestire al meglio la situazione. Chiedo infine, se possibile, di sollecitare chi di competenza, per la definizione del caso”.

Diagnosi finale del Collegio medico: disturbo di personalità paranoide

Domanda: È condivisibile il rilievo “d’imperizia” mosso dall’ispettore al dirigente scolastico?

Risposta: È pur vero – come sopra riportato – che non viene fatta alcuna formazione ai dirigenti scolastici circa le loro incombenze medicolegali; tuttavia, il ricorso all’Accertamento Medico d’Ufficio (AMU) compete al capo d’istituto che ha pure facoltà di ricorrere alla sospensione cautelare del lavoratore (DPR 171/11). Il rilievo d’imperizia dell’ispettore ha pertanto un suo indiscutibile fondamento. L’imperizia del dirigente si è manifestata anche nell’essere ricorso a una visita ispettiva anziché all’AMU.

Caso III

Il dirigente scolastico richiede l’Accertamento Medico d’Ufficio (AMU) per la docente CM e scrive la relazione di rito per la CMV (ex art. 15 DPR 461/01): “Si tratta di una persona con chiaro atteggiamento ossessivo-paranoide che determina gravi problemi di comunicazione. È talmente coinvolta nella sua problematica depressiva ossessiva che rifiuta il contatto con tutti, non porgendo la mano a chiunque gliela offra per salutarla. Inutili sono state le mie precise indicazioni didattiche e comportamentali per facilitarle l’incontro con la scolaresca, perché la sua attenzione è sempre autocentrata, tesa soltanto ai suoi problemi personali. Ha dichiarato esplicitamente di aver paura di entrare in classe ed il suo aspetto tremante era così trascurato e sgradevole che molto a malincuore io stessa la ho accompagnata davanti agli alunni.

La persona in oggetto è sempre in stato confusionale, non è mai in grado di polarizzare l’attenzione su un dato reale anche di scarsa importanza”.

Diagnosi finale del Collegio Medico: disturbo ossessivo compulsivo

Domanda: Quale evidente errore ha commesso il dirigente nella stesura della relazione?

Risposta: Il gravissimo errore commesso dal dirigente consiste nell’aver formulato, nella relazione per la CMV, un’ipotesi diagnostica che non gli compete. Il suddetto errore ha esposto il preside a denuncia con le ripercussioni del caso. Un dirigente scolastico non può mai effettuare diagnosi, ipotesi diagnostiche o valutazioni cliniche, prognostiche ovvero considerazioni terapeutiche nei riguardi di un suo dipendente, non avendone competenze, capacità e facoltà.

Spero che questa modalità di stesura di questa rubrica (Problem Based Learning) sia utile a far apprendere buone pratiche ai lettori della scuola nell’esercizio della loro professione.

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Da OrizzonteScuola.it

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