#Scuola. Come tutelare la salute dei docenti affetti da disturbo psichiatrico senza cadere in errore (parte 2^)

di Vittorio Lodolo D’Oria
 Nell’articolo precedente    abbiamo analizzato tre casi in cui il #dirigentescolastico si trovava di fronte a problematiche sanitarie dei suoi insegnanti.
Tra le molte incombenze medicolegali che competono al capo d’istituto vi sono situazioni particolarmente difficili dovute anche alla mancanza di un’adeguata formazione istituzionale a riguardo, fin dalla sede concorsuale.
Abbiamo sottolineato che, in caso di Accertamento Medico d’Ufficio (AMU), la situazione è particolarmente delicata soprattutto perché il docente potrebbe non concordare con la misura disposta dal preside e subirla, obtorto collo, cercando addirittura di sottrarvisi rischiando il licenziamento.

Di seguito presenterò ulteriori casi reali di insegnanti affetti da un disturbo psichiatrico importante, per valutare l’adeguatezza del comportamento del preside nei loro confronti.

Al termine di ciascun caso ci porremo una domanda cui daremo una risposta motivata. L’obiettivo che ci proponiamo non consiste perciò nell’analizzare compiutamente l’episodio occorso al docente ma nel rispondere esaustivamente al quesito specifico.

#Scuola. Caso I

Il dirigente scolastico invia ad AMU un suo #docente e scrive alla CMV la relazione di rito (ex art.15 DPR 461/201). Di seguito un significativo estratto.

“…L’insegnante in oggetto, fin dal suo primo presentarsi a colloquio con lo scrivente, ha palesato comportamenti che fortemente lasciano dubitare in ordine alla sua capacità di porsi in relazione in modo congruo con le persone e di possedere quelle doti di comunicativa che sono minimo requisito per lo svolgimento dei compiti di un insegnante.

Ad esempio si nota che:

– anche quando è interpellata direttamente, l’insegnante si rivolge a chi le stia parlando solo dopo più sollecitazioni;

– le risposte alle domande sono sempre alquanto lente a venire e pronunciate a voce molto bassa, sono spesso inintelligibili, o telegrafiche, o articolate con pochissime parole o monosillabi, anche quando, nella normale casistica delle relazioni con adulti, le risposte dovrebbero, o potrebbero, articolarsi in più periodi o proposizioni;

– in tali scambi verbali non è insolito cogliere una sorta di forma di “durezza” o di “sofferta fatica” nel parlare;

– la deambulazione e i movimenti appaiono lenti e come meccanici o impacciati con gli scoordinamenti tipici, a volte, di fanciulli in tenera età;

– lo sguardo spesso non è rivolto alle persone con le quali è al momento in relazione.

Il quadro comportamentale descritto suggeriva, ictu oculi, di trovarsi in presenza di una sindrome depressiva…

Avendo dovuto lo scrivente notificare il provvedimento di “censura” ho dovuto constatare come la di lei disposizione psicologico – relazionale possa essere fonte anche di comportamenti auto lesivi … A parere dello scrivente si è di fronte ad una sindrome depressiva in una personalità dall’orientamento incerto, che allo stato attuale non ha neppure chiaro se intenda proseguire nella carriera intrapresa.

Diagnosi finale del Collegio medico: psicosi cronica

Domanda: Quali errori ha commesso il dirigente nella stesura della relazione?

Risposta: Il dirigente ha fatto una buona descrizione del comportamento del docente senza ricorrere a terminologia medica specialistica. In chiusura ha però commesso un madornale errore sbilanciandosi addirittura nel formulare la diagnosi di “sindrome depressiva”. Errore analogo era stato osservato nel precedente articolo. Ribadiamo dunque che il preside non ha le competenze per formulare diagnosi o ipotesi diagnostiche, rischiando invero una denuncia per suddetto comportamento.

Caso II

Il dirigente scolastico invia ad AMU una sua docente e scrive alla CMV la relazione di rito (ex art.15 DPR 461/201). Di seguito un significativo estratto.

Il giorno in cui ha preso servizio, CT si è rifiutata di comunicare il proprio nome ai bambini, adducendo come scusa la difficoltà a pronunciare lo stesso e lasciando i bambini perplessi. A livello didattico, non ha preso iniziative di sorta, lasciando, viceversa, ai bambini una totale autonomia gestionale, priva di controllo e disciplina, nelle sue ore. Durante l’ora di lezione, l’attività di CT consisteva sostanzialmente nel prendere appunti sulla sua agenda personale.

Un giorno, un alunno cadeva procurandosi una piccola lacerazione all’orecchio e veniva soccorso solamente dai propri compagni poiché l’insegnante non si era neppure accorta dell’avvenuto incidente.

I bambini non sono mai stati chiamati per nome, ma identificati esclusivamente in base al sesso o alle posizioni dei banchi oppure ancora in base al colore dei capelli.

L’insegnante, spesse volte, si è messa in contatto con i diversi sindacati che, con telefonate, mi chiedevano di sopportare la situazione fin quando, alla fine dell’anno scolastico, mi hanno consigliato, loro stessi di rivolgermi direttamente al Provveditorato con una lettera”.

Diagnosi finale del Collegio medico: disturbo di personalità misto

Domanda: un dirigente scolastico è in grado di effettuare una valutazione psicologica sul comportamento di un insegnante? Quali sono gli atteggiamenti che possono destare perplessità e preoccupazione?

Risposta: Istintivamente la risposta sarebbe negativa ma la legge non la pensa così, poiché l’art. 3 comma 3 del DPR 171/11 chiede al dirigente di inviare ad AMU il docente con disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio. Ciò premesso, ci sforziamo di evidenziare le anomalie più evidenti che possono destare sconcerto in colleghi e dirigente scolastico.

Innanzitutto c’è un grave problema relazionale tra la maestra e i bimbi: questo è evidenziato dalla incapacità della docente a dichiarare il suo nome così come a chiamare per nome i bimbi. Non si tratta solo di “privazione/negazione di identità” poiché questa è solo l’inizio cui seguirà la “negazione” della presenza degli alunni da cui discenderanno la totale assenza di attività didattica e la mancata vigilanza con conseguente disinteresse per il bimbo ferito.

Caso III

Il dirigente scolastico invia ad AMU una sua docente e scrive alla CMV la relazione di rito (ex art.15 DPR 461/201). Di seguito un significativo estratto.

L’insegnante è arrivata per trasferimento. Nella precedente #scuola svolgeva le funzioni di insegnante di sostegno. Dai primi mesi di #scuola sono emerse le difficoltà della docente a relazionarsi con le colleghe di classe (presenza discontinua alle riunioni di programmazione, isolamento, disattenzione).

Provvedimenti adottati.

  1. Ho modificato temporaneamente l’orario di servizio perché GC eviti di trovarsi in situazione frontale con le classi.
  2. Ho preso contatto col medico della docente nel tentativo di stabilire un contatto utile a comprendere GC, ma i colloqui non hanno sortito effetto di sorta.
  3. Ho consigliato alla docente di prendersi una pausa di riposo; cosa in parte riuscita nonostante i problemi burocratici incontrati.
  4. Ho suggerito a GC di prendere in considerazione la possibilità di presentare domanda di trasferimento, ma anche in questa circostanza ha dimostrato scarsa dimestichezza con le procedure e gli atti amministrativi.
  5. Su richiesta dei genitori ho convocato un’assemblea delle due classi alla presenza di tutti i docenti e la signora GC ha reagito alternando momenti di estrema aggressività nei confronti degli interlocutori a discorsi confusi e incongruenti in merito a metodologia didattica e singoli alunni. Ha dichiarato inoltre che i problemi disciplinari dei bambini sono pilotati. Ha lasciato la riunione prima del termine ed è stata vista da tre colleghe sulle scale che conducono al seminterrato della scuola, dichiarando loro che si stava recando in Auditorium perché era in corso una riunione con dei genitori e doveva verificare la presenza di telecamere nascoste.

Giudicando la situazione a forte rischio per l’incolumità fisica e psicologica degli alunni, chiedo che venga valutata l’idoneità psichica di GC alla funzione docente dal Collegio Medico della CMV.

Diagnosi finale del Collegio medico: disturbo di personalità paranoideo cronico

Domanda: l’invio della docente in Collegio Medico è corretto e indispensabile. Tuttavia tra i provvedimenti (peraltro risultati vani) assunti dalla dirigente ve ne sono alcuni errati. Quali e perché?

Risposta: Il comportamento della docente è davvero allarmante (aggressività, manie di persecuzione, deliri…) e non ha alcun senso invitarla a prendersi un periodo di riposo, né soprattutto a trasferirsi altrove passando il problema ad altro ignaro dirigente scolastico (pratica dello scaricabarile). Altro comportamento gravemente errato è quello di rivolgersi al medico curante dell’insegnante in quanto lesivo della privacy e dunque legalmente perseguibile. Diverso sarebbe il caso nel quale fossero il curante, o un familiare stretto, a recarsi dal dirigente a parlare del caso: in questa circostanza il capo d’istituto – in presenza di un collaboratore di fiducia – ha il dovere di ascoltare e verbalizzare quanto gli viene riferito.  (FONTE: OrizzonteScuola.it)

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