Scuola. Incombenze mediche del dirigente scolastico: avvertenze per l’uso

di Vittorio Lodolo D’Oria

Il DS – equiparato a datore di lavoro – è responsabile della tutela della salute professionale del personale a questi subordinato. Tra costoro rientrano tutti gli insegnanti facenti parte del corpo docente e il personale ATA. Questa può essere a buona ragione ritenuta la principale incombenza medicolegale unitamente all’obbligo – sempre in capo al DS – di salvaguardare l’incolumità dell’utenza (alunni/studenti).

Non possiamo altresì esimerci dal porre in evidenza il fatto che i DS, nonostante le succitate incombenze medicolegali (ve ne sono invero molte altre) che competono alla loro figura professionale, non ricevano, né abbiano mai ricevuto – nemmeno in sede concorsuale – una formazione istituzionale a ciò preposta.

A questa deprecabile situazione si aggiunga che l’adozione del nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei posti di lavoro (DL 81/08), divenuto operativo nella scuola in data 01.01.2011, non è mai stato accompagnato né supportato da finanziamenti istituzionali ad hoc.

Ma come può un DS ottemperare a obblighi medicolegali quando non possiede competenze/background né mediche, né legali?

E soprattutto, come può lo stesso preside rilevare nel lavoratore – come specificamente previsto dall’art.3 c.3 del DPR 171/11 per richiedere l’Accertamento Medico d’Urgenza (AMU) – disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, cha fanno fondatamente presumere l’esistenza della inidoneità psichica relativa o assoluta, dandone immediata comunicazione al dipendente”?

Si tratta di quesiti di non facile soluzione cui proviamo a dare una risposta logica.

Al DS, che non può certamente improvvisarsi medico, si può esclusivamente chiedere di valutare, in base alla propria esperienza e professionalità, un’eventuale attitudine comportamentale del lavoratore che si scosta dalla norma e che potrebbe perciò essere rivelatrice (segno o sintomo) di un malessere inconciliabile con l’idoneità lavorativa del soggetto. In caso di valutazione positiva (presenza di comportamenti insoliti o altro) da parte del DS, lo stesso deve obbligatoriamente avviare l’AMU.

A seguito delle lunghe liste d’attesa (l’esame medico in CMV ha luogo solitamente dopo 2-4 mesi dalla richiesta), se la patologia può comportare un rischio per la salute del lavoratore stesso e/o dell’utenza, il legislatore ha previsto che il DS ricorra alla sospensione cautelare per tutto il tempo che la CMV impiega a convocare l’interessato fino a un massimo di 180 giorni (art.6 c.6 DPR 171/11), senza alcuna penalizzazione economica o di altro tipo.

Nel ricorrere all’AMU, il DS deve adottare estrema cautela in quanto trattasi di intervento medico a tutela della salute del lavoratore con trasmissione alla CMV di tutti i dati/certificati sensibili a disposizione dell’amministrazione. In particolare, il capo d’istituto non deve mai esprimere commenti, giudizi personali, diagnosi o ipotesi diagnostiche che non gli competono e, anzi, lo espongono al rischio di denunce da parte del lavoratore stesso.

Dunque, la relazione ex art.15 DPR 461/01, redatta obbligatoriamente dal DS per la CMV, deve essere oggettiva, recare i fatti occorsi e citare gli eventuali testimoni nonché contenere tutti gli allegati a disposizione dell’amministrazione (certificati medici, denunce, contenziosi, provvedimenti disciplinari etc).

In particolari situazioni (es. lavoratore affetto da disturbo psicotico o altro) l’AMU richiesto dal DS può essere erroneamente interpretato dall’interessato come atto di mobbing. Tale misunderstanding può essere imputato essenzialmente a due ragioni (o a entrambe): a) non essere a conoscenza del fatto che l’AMU è un istituto appositamente studiato per l’esclusiva tutela della salute del lavoratore; 2) la persona oggetto dell’AMU può essere affetta da delirio persecutorio in quanto espressione della sua patologia. Circa il primo punto la causa è quasi sempre imputabile alla mancata formazione di legge ai docenti da parte del DS (artt. 37 e 38 DL 81/08).

In ambito scolastico va poi tenuto conto delle peculiari malattie professionali degli insegnanti. Numerosi sono oramai gli studi scientifici che riconoscono le patologie psichiatriche quali causa di provvedimenti di inidoneità all’insegnamento (80% dei casi) e rispetto alle patologie disfoniche, riconosciute tipiche della categoria, la loro incidenza è addirittura di 5:1.

Pertanto, la decisione di un DS di inviare un proprio docente ad AMU deve essere ben ponderata e richiede innanzitutto di comprendere e valutare se ci si trova di fronte a un caso medico, dovuto per esempio alla compromissione (psichica?) della salute del lavoratore, o se siamo dinnanzi a una circostanza che esula da problematiche mediche e richiede eventualmente un’azione disciplinare.

Il DS accorto e coscienzioso opera questa sorta di diagnosi differenziale premurandosi di escludere subito la pista medica ricorrendo all’AMU. Solo una volta accertata l’idoneità lavorativa del suo subordinato, il preside potrà – se del caso – avviare l’iter sanzionatorio. Questa procedura garantisce al DS di non trovarsi nella spiacevole situazione di punire con una qualsiasi sanzione un lavoratore affetto da una patologia.

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