Stalking condominiale: cos’è e quando si configura

Stalking condominiale: cos’è e quando si configura:
Ti è mai capitato di avere a che fare con un vicino di casa particolarmente fastidioso, impertinente, nonché sordo a qualsivoglia tua richiesta? Sicuramente sì.
Gli esempi potrebbero essere innumerevoli: urla continue, insulti, forti rumori provenienti dal soffitto, dovuti a spostamenti di mobili o a scarpe col tacco, magari in piena notte, lavori di casa effettuati con strumenti particolarmente chiassosi (es. trapano o martello) ecc…
Un minimo di sopportazione reciproca è naturalmente fondamentale per il mantenimento della serenità propria e degli altri e, soprattutto, del rapporto con il vicinato o con gli altri condomini.

Ma, si sa, l’inferno è lastricato delle migliori intenzioni.
Vi sono infatti casi in cui, nonostante la nostra pazienza, tale serenità viene meno.
In questo casi si parla a tutti gli effetti di “atti persecutori”.
Si potrebbe pensare, ad esempio, ad un condomino che tutte le volte in cui vai a buttare l’immondizia esca alla finestra per insultarti o che, puntualmente, in piena notte, decida deliberatamente di fare un rumore infernale per compromettere il tuo sonno, magari utilizzando un trapano per i suoi lavori domestici, o , ancora, ti bussi alla porta a tutte le ore del giorno per tenerti in costante tensione.
Evidentemente si tratta di casi particolari, che però hanno riscontrato l’attenzione della giurisprudenza, trovando pertanto tutela giuridica.
Tali condotte, infatti, sono state assimilate a quelle configurabili lo “stalking”, o, meglio, gli “atti persecutori”, di cui all’art. 612 bis c.p. Si parla, infatti, di “stalking condominiale”.
Perché si possa configurare tale reato occorre che vi siano almeno due episodi rilevanti (almeno due condotte persecutorie) e che siano tali da ingenerare in chi li subisce quello stato di “ansia” a cui fa riferimento l’articolo, andando a minare la quotidianità della persona offesa, che si vedrebbe costretta a cambiare le sue abitudini.
Naturalmente è richiesto anche il dolo generico, cioè la consapevolezza e la volontà di porre in essere tali condotte (il condomino usa il martello contro il muro in piena notte, perfettamente consapevole che andrà a tormentare il tuo riposo).
In sostanza, quindi, i requisiti sono i medesimi dello stalking classico, del quale rappresenta un’applicazione particolare nel campo dei rapporti condominiali, appunto.
Dello stesso avviso la Suprema Corte, che si è più volte espressa sulla sussistenza del reato di “stalking” (condominiale) in casi simili (si veda in tal senso Corte di Cassaz., sent. n. 26878/2016)
L’invito è pertanto quello di, per quanto possibile, cercare di appianare eventuali divergenze con i propri condomini in modo civile e pacifico, ricorrendo alla denuncia nei casi in cui la propria serenità quotidiana dovesse esser messa in discussione.
Riferimenti normativi: art. 612 bis c.p.; Corte di Cassaz., sent. n. 26878/2016.
da l’Angolo del Diritto

scrignodipandora
Latest posts by scrignodipandora (see all)

Pubblicato da scrignodipandora

Sito web di cultura e attualità