‘Truffe sentimentali’: come riconoscerle e come difendersi

‘Truffe sentimentali’: come riconoscerle e come difendersi
L’amore, o, più correttamente in questo caso, l’innamoramento, nella sua complessità, si sa, è da sempre materia di studio letterario, nonché scientifico, così come gli effetti prodotti sugli sfortunati non ricambiati dal partner oggetto di venerazione.
La legge non poteva certo trascurare un aspetto così rilevante della nostra socialità.
In particolare, avrete sicuramente sentito parlare delle cosiddette “truffe sentimentali”.
Si tratta di quei casi in cui vi sia, di fatto, un sentimento a senso unico da parte di qualcuno, sfruttato da parte del presunto suo “amante o partner”, per il proprio tornaconto.

Gli esempi si potrebbero sprecare, soprattutto con l’avvento dell’era tecnologica: finte relazioni virtuali con bellissime donne, che, guarda caso, tra tutti gli utenti del web, decidono di amare solo te, magari accontentandosi solo di qualche aiutino con le bollette di casa, o di qualche bonifico sul loro conto corrente o, ancora, gentili e suadenti seduttori, che, con parole di miele, chiedono solo di vivere il resto della loro vita con la sventurata di turno, chiedendole giusto di saldare il finanziamento della propria auto come prova di fedeltà.
Si potrebbe andare avanti in eterno.
In tutti questi casi, oltre al fingere palesemente un sentimento (che di per sé, sia chiaro, non configura un reato), capita spesso che si induca la vittima a credere in un progetto di vita futuro insieme, andando a stravolgere la rappresentazione della realtà nella medesima, al fine di ricavarne un profitto con suo danno.
Qualora ciò accadesse, sarebbe configurabile il reato di truffa, di cui all’art. 640 c.p. che punisce testualmente chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Il raggiro, in queste circostanze, sarebbe riscontrabile nel far credere, pertanto, alla persona offesa, che, oltre al sentimento, vi siano anche una serie di elementi specifici (es. progetto di vita in comune) che, nell’insieme, vadano a indurre in errore il soggetto passivo, predisponendolo al compimento di atti patrimoniali per il medesimo svantaggiosi.
Dello stesso avviso la Corte di Cassazione, che specifica che la truffa non si apprezza per l’inganno riguardante i sentimenti dell’agente rispetto a quelli della vittima, “ma perché la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo” (Cassazione sent. n. 25165-2019).
L’invito, quindi, è quello di cercare sempre di evitare di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio in favore di amanti virtuali e non, non meglio identificati, allertandosi immediatamente in caso di richieste di denaro da parte degli stessi.
Fonti normative: art. 640 c.p.; Cassazione, sent. n. 25165/2019.
da l’Angolo del diritto penale

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