Addebito di #separazione: comportamenti che possono determinarlo e quando può essere richiesto (parte seconda)

Addebito di #separazione: quando può essere richiesto? (parte seconda)

Nell’articolo precedente abbiamo trattato gli aspetti generali e i presupposti per l’addebito della separazione iniziando a trattare, nello specifico, le condotte che possono portare il giudice a dichiarare l’addebito in capo ad uno dei coniugi.

Proseguiremo oggi la trattazione analizzando altri comportamenti che determinano la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e/o violazioni dei diritti costituzionali riconosciuti dal nostro ordinamento.

  • Comportamenti aggressivi o violenti

Se un coniuge pone in essere degli atti violenti nei confronti dell’altro commette delle violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio tali da fondare, di per sé soli, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto condotte determinanti certamente l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito.

Dinnanzi a condotte violente, difatti, la gravità è tale che il giudice non deve neppure fare una comparazione con i comportamenti posti in essere dal coniuge vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema drammaticità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.

La causa di addebito a seguito di violenza rientra, secondo la giurisprudenza dominante, tra le violazioni del dovere di assistenza morale e materiale, le quali si manifestano addirittura anche dinnanzi ad un singolo episodio di percosse.

  • Malattia o dipendenza di uno dei coniugi

Sia in dottrina che in giurisprudenza è molto discusso se la malattia psichica di un coniuge possa determinare un addebito della separazione; è necessario, infatti, verificare le caratteristiche della malattia e il comportamento di entrambi i coniugi.

Se un coniuge è gravemente infermo di mente o affetto da una grave alterazione psichica non gli può essere addebitata la separazione. Allo stesso modo si deve escludere l’addebito al coniuge che ha adottato comportamenti contrari ai doveri matrimoniali a causa di uno stato di malattia mentale.

Può, invece, esserci addebito a carico dell’altro soggetto che abbandona il coniuge affetto da un’infermità psichica: il dovere di reciproco sostegno tra i coniugi non cessa infatti se uno dei due contrae una grave malattia.

Anche l’indifferenza alla depressione o a qualsiasi malattia mentale dell’altro coniuge può essere considerata rilevante  ai fini dell’addebito.

Cosa diversa se si considera, invece, una dipendenza. L’alcolismo del coniuge, per esempio, è causa di addebito se tale dipendenza ha influito sull’assolvimento dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale e ha reso il rapporto matrimoniale intollerabile.

Poniamo il seguente esempio: la condotta del marito che nasconde alla moglie la propria dipendenza da alcool, non superata neppure con un aiuto psichico, può essere causa di addebito?

La risposta è affermativa in quanto tale comportamento rappresenta un inganno reiterato e continuativo che, al pari del tradimento, è causa esclusiva della crisi coniugale e dell’addebito della separazione.

Tale condotta viola, difatti, il dovere solidale di lealtà e condivisione di un progetto di vita comune, minando irrimediabilmente la fiducia e la comunione spirituale posta alla base del vincolo matrimoniale.

Quanto sopra rilevato circa l’alcolismo può essere utilizzato con riferimento a qualsiasi forma di dipendenza come, ad esempio, il sesso, lo shopping, le droghe etc..; anche lo stesso shopping compulsivo può, difatti, essere considerato causa di addebito della separazione.

La #giurisprudenza ha avuto modo di analizzare, in diverse fattispecie, la condotta collegata ad una dipendenza.

Il protrarsi nel tempo di una dipendenza accompagnata al rifiuto di cure può costituire, ad esempio, la causa dell’intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la situazione  provoca nelle persone conviventi. Per di più, l’eventuale aggravamento dello stato di dipendenza determina, di per sé solo, un grave deterioramento delle relazioni personali, con logiche conseguenze sulla salute fisica e mentale.

Altra considerazione merita l’uso, anche saltuario di sostanze #stupefacenti: tale condotta viene qualificata come contraria ai principi etici e di lealtà che debbono essere necessariamente presenti nel rapporto matrimoniale.

L’uso di sostanze, nonché il suo occultamento, costituiscono un comportamento idoneo a rendere non solo intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, ma anche ad integrare una violazione dell’obbligo fondamentale di lealtà coniugale.

  • Violazione dell’obbligo di contribuzione

Il coniuge che viola l’obbligo di contribuzione in modo totale, vessatorio o comunque con un comportamento volontario, legittima l’altro a chiedere l’addebito.

Può, così, essere causa di addebito l’abbandonare il coniuge in condizioni precarie e difficili: ad esempio, è stata addebitata la separazione al marito che ha lasciato la moglie al momento dello sfratto, non fornendo alcun tipo di assistenza.

Anche la gestione dei risparmi di famiglia per fini esclusivamente personali rileva ai fini dell’addebito, ma solo se si prova la concreta violazione degli obblighi di assistenza economica e materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia cui ciascun coniuge è obbligato in via primaria. (FONTE: Faro Giuridico)

#Addebito  #separazione

*Immagine Pixabay

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