Congedo parentale Sars-Cov2: cos’è e chi può usufruirne

Congedo parentale Sars-Cov2: cos’è e chi può usufruirne (diritto di famiglia)

Sperando di fare cosa gradita, parliamo oggi di uno “strumento” riconosciuto ai genitori per far fronte alla complicata gestione collegata a quarantena e DAD dei propri figli.

Cos’è il Congedo parentale SARS CoV-2?

È una misura destinata ai genitori con figli affetti da Covid-19 e che siano in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

È uno strumento previsto espressamente per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da Covid-19, alla durata della quarantena da contatto, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La misura è utile per tutti quei lavoratori che non possono usufruire dello smart working e che si trovano in difficoltà a conciliare l’attività lavorativa con le problematiche gestionali legate, ad esempio, alla DAD.

Il congedo parentale – prima in scadenza al 31.12.2021 – è stato prorogato fino al 31.03.2022 ed è fruibile, ora, sia dai lavoratori dipendenti che dai genitori lavoratori autonomi e per quelli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Quali sono le modalità di presentazione?
La domanda relativa al congedo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso una delle seguenti modalità:
– portale web dell’INPS;
– Contact center integrato o numero verde;
– Tramite gli Istituti di patronato.

Quale è l’indennità prevista?

– per i lavoratori dipendenti: è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
-per i lavoratori autonomi: è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
– per i lavoratori iscritti alla Gestione separata:  è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. (FONTE: FaroGiuridico.it)

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