Docenti sotto psicofarmaci possono insegnare?

 

DI VITTORIO LODOLO D’ORIA

Pochi giorni fa vengo contattato da un docente di 50 anni, con 25 anni di anzianità nella scuola secondaria di primo grado, che mi riferisce la sua storia: verso i 40 anni d’età aveva cominciato a presentare numerosi episodi ciclici di umore deflesso ed era stato trattato in prima battuta con antidepressivi.

Inizialmente i farmaci avevano dato un buon risultato ma, dopo qualche settimana di trattamento, sorgeva una complicazione poiché lo stato depressivo virava in fase maniacale euforica.

La diagnosi veniva perciò riformulata in disturbo bipolare e la terapia modificata di conseguenza con la sospensione dell’antidepressivo e l’inserimento di uno stabilizzatore dell’umore.

Quest’ultimo, assunto ad libitum, garantisce solitamente al paziente un’esistenza assolutamente normale. Mandato una prima volta ad accertamento medico d’ufficio in CMV, il docente veniva ritenuto inidoneo temporaneamente all’insegnamento per un anno.

Allo scadere del suddetto periodo – quando l’insegnante aveva oramai assunto con successo la terapia stabilizzante da due anni – il collegio medico optava inaspettatamente per una soluzione radicale, trasformando l’inidoneità all’insegnamento da temporanea in permanente.

Il docente, non accompagnato da un medico di parte, chiedeva il motivo dell’inatteso verdetto, ricevendo una spiegazione per nulla convincente. Il medico infatti – a quanto sosteneva il docente – affermava risolutamente e ripetutamente che “esistono precise indicazioni per cui è fatto divieto di esercitare l’insegnamento ai docenti che assumono psicofarmaci, in ragione del loro rapporto con la giovane utenza”.

Affranto e sconsolato, il docente riteneva opportuno rivolgersi al sottoscritto per vedere se fosse possibile far rettificare il provvedimento e ricominciare a insegnare anziché svolgere altre mansioni in segreteria o in biblioteca per il resto della carriera lavorativa.

Considerazioni

Stando ai dati oggi disponibili, se davvero un docente sotto psicofarmaci non dovesse insegnare – basta un antidepressivo – le cattedre resterebbero vuote almeno per metà organico. In seconda battuta è risaputo che presentarsi alla Commissione Medica di Verifica (CMV) senza un proprio medico di fiducia diminuisce la possibilità di far valere i propri diritti. Infatti, il medico di parte avrebbe potuto facilmente affermare che la stabilità psichica, ottenuta con la farmacoterapia e il regolare controllo clinico, garantivano l’idoneità all’esercizio della professione. A suffragare la buona condizione clinica del docente vi era – tra l’altro – la certificazione psichiatrica prodotta dall’interessato che attestava l’ottima risposta del paziente alla farmacoterapia cronica. Quest’ultima aveva controllato adeguatamente ogni manifestazione del disturbo fin dalla prima assunzione.

Nell’esaminare un paziente/lavoratore, i componenti della CMV non possono sfuggire alle proprie responsabilità avvalendosi di regole generali (tanto più se inesistenti), ma devono contemperare la tutela della salute del lavoratore con la salvaguardia dell’incolumità dell’utenza. È pur vero che l’80% delle inidoneità all’insegnamento presentano una diagnosi psichiatrica (quindi è assai verosimile che l’usura psichica costituisca la base delle malattie professionali dei docenti), tuttavia è necessaria una particolare prudenza nell’assumere soluzioni drastiche, traumatizzanti e definitive quali la permanente inidoneità all’insegnamento. In ultima analisi il collegio medico deve valutare le condizioni di salute del lavoratore riferendosi unicamente al suo stato clinico con relative diagnosi, prognosi e adesione al programma terapeutico. Nel caso in esame abbiamo poi un’ottima risposta alla terapia per oltre due anni, la ferma volontà di tornare a insegnare dopo un anno di impiego in altre mansioni, la piena adesione alla terapia (compliance), il costante controllo medico e la valutazione prognostica favorevole alla ripresa del lavoro: tutti elementi che avrebbero dovuto indurre la CMV a considerare un provvedimento di idoneità lavorativa piuttosto che optare per una inidoneità permanente all’insegnamento.

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Da Orizzonte Scuola.it

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