👉È possibile ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’omesso versamento del mantenimento.
A stabilirlo è stata di recente la Suprema Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 11518 del 29.03.2022).
Per ottenere il risarcimento è necessario costituirsi parte civile nel processo penale instaurato a carico dell’imputato per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La madre (o il padre, se è lui il beneficiario dell’assegno) può costituirsi sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante dei figli minori in favore dei quali è stato stabilito il mantenimento da parte del genitore separato o divorziato. I figli maggiorenni, invece, devono esercitare un’azione autonoma.
All’esito del processo, con la condanna dell’imputato, il giudice disporrà anche il risarcimento dei danni alle parti civili costituite, compreso il danno morale, che, come ha statuito l’ultima sentenza della Corte di Cassazione, è «remunerabile come danno non patrimoniale».
Simona Mazzeo, avvocato e giornalista
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