#Ingiuria, diffamazione e calunnia: occhio a non confonderle

INGIURIA, DIFFAMAZIONE E CALUNNIA: OCCHIO A NON CONFONDERLE

Affrontiamo ora insieme la differenza tra ingiuria, diffamazione e calunnia. Spesso, infatti, vengono utilizzate in modo confuso da parte di molte persone, probabilmente perché tutte e tre queste “figure” ruotano attorno al concetto di reputazione.

Innanzitutto, è bene precisare che – a seguito della depenalizzazione e abrogazione di alcune figure di reato operate nel 2016 – oggi l’ingiuria viene punita solo in sede civile e prevede il pagamento della “pena pecuniaria” a partire da 100, 00 euro.

Commette ingiuria chi offende l’onore e il decoro di una persona presente al fatto.

Ben diverso è il reato di diffamazione, previsto e punito dall’articolo 595 del nostro codice penale. Si realizzano gli estremi del reato di diffamazione quando si offendono l’onore ed il decoro di una persona assente o che non ha materialmente la possibilità di udire le espressioni diffamatorie e solo se si comunica con almeno due persone, non necessariamente presenti nello stesso momento.

Più grave è il reato di calunnia descritto dall’articolo 368 del codice penale. Si realizza una calunnia quando qualcuno presenta una denuncia/ querela ( non un esposto) verso una persona che sa essere innocente, oppure quando simula a suo carico le tracce di un reato.

Fatta questa necessaria premessa descriviamo alcuni esempi utili a comprendere queste tre figure fornendo degli spunti di riflessione.

Circa l’ingiuria è bene ricordare che, a seguito dell’abrogazione, è più che mai indispensabile avere le prove del fatto che vogliamo portare all’attenzione del Giudice Civile. Servono quindi testimoni o, almeno, prove digitali quale la registrazione del fatto su un cellulare.

Un esempio di ingiuria si ha quando una persona durante una discussione dice all’altra che è  un “ pezzo di m.”: qualora dicesse “pezzo di m. ti farò pentire di essere nato” ben potremmo trovarci di fronte ad una minaccia, reato che esamineremo in un’altra occasione.

Commette diffamazione, invece, chi per esempio va a raccontare in paese che una signora è una donna “facile” ( falso o vero che sia). Utilizzare espressioni denigratorie e lasciarsi trasportare da commenti offensivi integra gli estremi di questo reato; esso è considerato ancora più grave se la comunicazione avviene su un social network, laddove moltissime persone potrebbero leggere il contenuto dell’offesa.
Badate bene che sussisterebbero gli estremi della diffamazione anche qualora si offendesse l’onore di un personaggio pubblico, se si eccedessero i limiti della critica politica e pure se il soggetto contestato fosse una entità giuridica quale una associazione o un partito politico.

Per esempio: dare gratuitamente del mafioso ad un avversario politico ben potrebbe integrare gli estremi del reato di diffamazione!

Per quanto riguarda la calunnia può essere interessante sapere che qualora una persona venisse ingiustamente accusata di aver commesso un reato, dovrà denunziare il fatto alla competente autorità giudiziaria ( per esempio i carabinieri) indicando i motivi per cui il fatto affibbiato non è stato commesso e tentando di provare la malafede del calunniatore. (FONTE: Faro Giuridico)

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