Matrimonio: separazione o comunione dei beni? Quali differenze e quando scegliere

Matrimonio: separazione o comunione dei beni? Quali differenze e quando scegliere

I coniugi possono scegliere, in alternativa alla comunione legale dei beni, il regime della separazione dei beni. Ciò comporta l’applicazione di una disciplina che regola ogni aspetto patrimoniale dei rapporti tra i coniugi e non può essere scelto per escludere dalla comunione solo determinati beni.

I coniugi possono scegliere la separazione dei beni:
*prima del matrimonio mediante la stipula di una convenzione matrimoniale per atto pubblico;
*durante il matrimonio mediante dichiarazione e annotazione nell’atto di celebrazione;
*dopo il matrimonio mediante la stipula di una convenzione matrimoniale per atto pubblico che modifica il regime della comunione legale.

Ciò che differenzia la separazione dei beni dalla comunione è la titolarità e il godimento dei beni stessi.

La comunione, infatti, fa sì che tutti i beni acquistati durante il matrimonio divengano di titolarità di entrambi i coniugi in parità di quota, con le sole eccezioni previste per i beni acquistati prima del matrimonio e quelli ricevuti dal coniuge per successione o donazione.

La separazione dei beni, invece, fa sì che i beni acquistati da ciascuno dei coniugi durante il matrimonio siano di proprietà del coniuge acquirente che ne conserva la titolarità esclusiva.

Ma cosa accade in caso di successione?

La scelta del regime patrimoniale non incide sulle regole della successione che, in entrambi i casi, seguono i medesimi principi.

Ciò significa, quindi, che il coniuge in separazione dei beni acquisisce gli stessi diritti successori del coniuge in comunione dei beni ereditando quanto spettante nel rispetto della propria quota legittima e di quella degli altri eventuali eredi legittimari.

L’unica differenza rispetto alla successione in comunione dei beni, è rappresentata dalla quota dell’eredità che il coniuge superstite ha diritto di ricevere; nella comunione legale, infatti, i beni sono in proprietà comune dei coniugi e, di conseguenza, confluiscono nell’eredità solo al 50%.

Nel regime di separazione, invece, i beni confluiscono nell’eredità al 100% stante la proprietà esclusiva del bene al coniuge titolare e, conseguentemente, l’altro coniuge potrà succedere nella totalità del patrimonio salvo il concorso di altri soggetti legittimari, quali ad esempio i figli. (FONTE:FaroGiuridico.it)

#dirittodifamiglia

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