Scuola. Accertamento medico in CMV: relazione del dirigente scolastico per il Collegio Medico

di Vittorio Lodolo D’Oria

Solo affrontando la vita quotidiana si impara a conoscere la realtà che propone casi di dubbia risoluzione perché regolati da norme imprecise, ambigue e talvolta inesatte.

Tratteremo pertanto il caso di un docente affetto da una patologia psichiatrica in stabile remissione, che, in fase di accertamento medico d’ufficio, era stato inizialmente adibito ad altre mansioni (attività di segreteria) per un anno, finendo per essere giudicato dal Collegio Medico di Verifica (CMV) – in seconda battuta – “inidoneo permanentemente all’insegnamento”. Il giudizio di inidoneità era stato assunto nonostante lo psichiatra, il medico di base e il medico di parte avessero espresso parere favorevole alla ripresa dell’insegnamento. In particolare, lo specialista (psichiatra) faceva notare che il suo paziente aveva un’ottima compliance, rispondeva brillantemente alla terapia, effettuava regolarmente tutti i controlli. Essendo inoltre in remissione da oltre due anni, il ritorno alla docenza avrebbe costituito un elemento prognostico a sostegno della remissione clinica stabile. In totale accordo con lo psichiatra e il medico di parte si esprimevano anche il medico di base e quello di parte che ben conoscevano il paziente. Dal canto suo, nella relazione d’obbligo inviata alla CMV, il dirigente scolastico si pronunciava nel seguente modo: “In seguito a visita medica collegiale è stata dispensata dall’attività didattica a partire dall’anno scolastico precedente ed utilizzato in segreteria come supporto alla didattica, dove ha fornito un notevole contributo grazie anche alle apprezzabili competenze informatiche. Alla luce del fatto che non si sono mai registrati durante tale periodo lavorativo segnali di crisi o di disagio psicologico da parte del docente in questione, le cui condizioni sono apparse stabilmente improntate a piena serenità e lucidità, tanto che la percentuale di assenze risulta quasi nulla, in accoglimento della domanda presentata dal professore, si chiede, quindi, di accertare allo stato attuale l’idoneità della stessa a tornare a svolgere le mansioni del profilo docente.

La reazione dello psichiatra della CMV, infastidita per il solo fatto che il docente avesse presentato una nuova domanda di accertamento medico a soli sei mesi dal precedente giudizio di inidoneità permanente all’insegnamento, manifestava tutta la sua insofferenza contro il succitato parere (ex art. 15 DPR 461/2001) vergato dal preside. Così infatti si esprimeva durante la visita medica: “Sarebbe bene che ognuno facesse le valutazioni che gli competono, senza fare invasioni di campo esprimendo improprie valutazioni mediche”. In altre parole, il medico sosteneva, apertis verbis, che il dirigente aveva travalicato le proprie competenze. Tali considerazioni, sembrerebbero avere un fondamento, tuttavia, prima di esprimersi, occorre vedere cosa recita la norma all’art. 3 del DPR 171/11 che stabilisce quando il dirigente scolastico deve ricorrere all’accertamento medico d’ufficio“La pubblica amministrazione avvia la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Quanto sopra senza dimenticare quanto espresso dal c1 art.15 DPR 461/2001: “Ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l’Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili”.

La norma, dunque, parla chiaro e legittima le valutazioni del preside che, nel caso in esame, rende conto di una situazione di piena normalità nello svolgimento dell’attività lavorativa assegnata al docente. Se però non è stata effettuata alcuna violazione delle competenze, resta un importante perplessità circa le competenze del dirigente nell’effettuare una valutazione psicologica del professore in oggetto.

A onor del vero, la succitata norma sembra contenere un altro grave limite perché oltre ad affidare valutazioni psicologiche a chi non ne ha le competenze, riserva l’accertamento medico solo ai lavoratori che hanno superato il periodo di prova perpetrando così una gravissima discriminazione – in odore di incostituzionalità tra lavoratori in prova e lavoratori assunti in via definitiva.

La professione del dirigente scolastico è indubbiamente complessa e richiede numerose competenze. Tra queste vi sono le incombenze medico-legali di cui le due più importanti riguardano la tutela dell’incolumità degli alunni e la salvaguardia della salute di docenti e personale ATA. Purtroppo, neanche in sede concorsuale viene effettuata formazione su questi temi: è come rifiutarsi di dotare almeno di un coltellino svizzero coloro che sono mandati ad attraversare l’Amazzonia a piedi.

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da orizzontescuola.it

*Immagine pixabay

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