Videosorveglianza. Ok a telecamere purché non invadano e violino la sfera privata degli altri

Videosorveglianza. Ok a telecamere purché non invadano e violino la sfera privata degli altri
Non è difficile cadere nell’ipotesi di reato  prevista dall’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) e, di conseguenza, è sempre consigliabile accertarsi circa le regole applicabili tutte le volte che si procede all’installazione di telecamere.
Non dimentichiamo difatti – come rilevato anche dalla giurisprudenza  che l’installazione di telecamere è consentita purché questa non invada e violi la sfera privata degli altri. Va, quindi, evitata  ogni forma di ripresa di immagini  relative ad aree comuni all’edificio o antistanti l’abitazione  altrui, tale da ledere ed interferire nella vita privata degli altri.
Il tema della videosorveglianza  è uno dei più delicati nel panorama italiano  tanto da essere oggetto  anche di una recente pronuncia  della Cassazione, nella quale è stato trattato il particolare caso dell’utilizzo della videosorveglianza in un caso di accertamento di stalking condominiale.
La Suprema Corte, nella suddetta vicenda, ha sostenuto che la ripresa delle parti comuni del condominio al fine di accertare la commissione di illeciti, non configura né il reato di violazione di domicilio né quello di interferenza illecita nella vita privata altrui trattandosi, per di più, di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone  e, pertanto, esclusi dalla tutela normativa che riguarda strettamente la vita privata. (FONTE: Faro Giuridico)
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