Fino a quando i figli maggiorenni hanno diritto al #mantenimento da parte dei genitori?

Fino a quando i figli maggiorenni hanno diritto al #mantenimento da parte dei genitori? Cosa prevede la legge vigente

In base ad alcune recenti pronunce della Suprema Corte, il rapporto tra genitori e figli maggiorenni ha subito profonde modifiche per ciò che concerne il riconoscimento del mantenimento. L’assegno viene, certo, riconosciuto ai figli maggiorenni non ancora autosufficienti, ma i genitori non possono essere obbligati versare tale contributo per sempre!

Gli orientamenti giurisprudenziali stanno sempre più dando prevalenza al principio di autoresponsabilità, al fine di evitare forme di “parassitismo” ai danni dei genitori. Proprio su tale presupposto si fonda l’ultimo orientamento della giurisprudenza la quale, negli anni, ha cercato di delineare i confini dell’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni.

Ai figli minori sono equiparati i maggiorenni, sino a quando non abbiano raggiunto una loro autonomia reddituale; in particolare, il diritto del figlio maggiorenne di ricevere un contributo al mantenimento si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e/o di un percorso formativo.

Ma fino a quando il maggiorenne ha diritto al mantenimento?

A chiarire la durata dell’obbligo e l’ampiezza del diritto, è intervenuta l’ordinanza n. 17183/2020 con cui la Cassazione ha sottolineato che non è necessaria una norma che indichi l’età in cui termina l’obbligo di mantenimento del figlio, in quanto tale limite è già rinvenibile nella maggiore età, salva la prova che il diritto permanga a seguito di un corso di studi.

La capacità lavorativa, infatti, si acquista con la maggiore età, salva la prova di circostanze esterne che giustifichino il permanere dell’obbligo di mantenimento.

Si tratta, quindi, di una pronuncia che fonda la sua ratio legis sul principio dell’autoresponsabilità, secondo cui i figli – una volta terminati gli studi – devono attivarsi per assicurarsi un autonomo sostentamento, impegnandosi attivamente a trovare un’occupazione in base alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro, senza indugiare nell’attesa di un’ occasione lavorativa.

Da tale impostazione deriva, conseguentemente, la non automaticità dell’obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne; il giudice potrà, pertanto, disporre l’obbligo di pagamento di un assegno periodico solo qualora sussista una reale esigenza, da valutare caso per caso.

La predetta impostazione risulta richiamata anche dalla successiva ordinanza n. 29779/20 in cui la #Cassazione ribadisce quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto.

In conclusione, riassumendo le argomentazioni richiamate, il figlio maggiorenne non autosufficiente avrà diritto al mantenimento quando:

  • vi sia una condizione di minorazione o debolezza delle capacità personali;
  • prosegua gli studi con diligenza ed effettivo impegno tali da desumere la volontà di realizzare le proprie aspirazioni;
  • è trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi svolti;
  • vi sia mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso. (FONTE: Faro Giuridico)

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