Scuola. Disagio psichico dei docenti: come agire in sicurezza

di Vittorio Lodolo D’Oria

Talvolta può capitare che un dirigente scolastico si trovi a dover gestire casi particolarmente delicati che richiedono una valutazione medica urgente. Osserveremo pertanto il caso di un preside alle prese con comportamenti “fuori dalle righe” di una docente (che chiameremo Maria Rossi) della scuola primaria che potrebbe costituire un pericolo (per aggressioni fisiche e verbali) nei confronti degli alunni e del personale della scuola.

Le manifestazioni del disagio psichico della docente sono del tutto evidenti soprattutto quando ha a disposizione un pubblico da impressionare. Già a inizio anno – segnala il dirigente – durante la prima riunione dell’anno per l’apertura della contrattazione di istituto, la maestra Rossi ha inveito contro varie persone per tutto il tempo, urlando a squarciagola. Quindi ha insultato le colleghe presenti dicendo “Ignoranti, non capite niente, non sapete un cazzo!” e si è scagliata contro molte persone, in maniera incontrollata e verbalmente violenta, esprimendo disprezzo rancoroso versi i colleghi. Ha poi urlato tutto il tempo rendendo arduo lo svolgimento della riunione e lasciando sgomenti i convenuti.

L’elenco dei comportamenti “stravaganti”, già manifestato in maniera meno evidente negli anni precedenti, è ora assai lungo e non lascia spazio a dubbi circa l’instabilità della maestra che sfiora i 60 anni. Infatti il dirigente riporta numerosi episodi a conferma dei problemi comportamentali:

  • Durante il corso sulla prevenzione delle malattie professionali dei docenti, alla presenza di tutti gli insegnanti (circa 120 persone), nell’aula multimediale, la Rossi ha dato in escandescenze. È arrivata alle 10:30 (il corso iniziava alle 9:00) ed è entrata a gamba tesa nel contesto, interrompendo il relatore: “Devo parlare io, questo deve essere un dibattito, non il discorso di un narcisista!”. “Queste maestre sono stressate perché non scopano, mentre io ho un amante del Nord, uno del Sud e uno straniero!”.
  • Due giorni dopo, alla presenza di una sessantina di docenti, con toni aggressivi, ha fatto un intervento-fiume di questo tenore: “Maleducati, ignoranti! io vi vedo nella sala fotocopie quando vi stressate per niente, mentre a differenza vostra io mi diverto! La sala fotocopie è un luogo fortemente erotico e io lì dentro godo!”.
  • Nei confronti degli alunni che incontra in corridoio o dopo aver fatto irruzione nelle classi senza alcuna autorizzazione, urla rimproveri e minaccia i bimbi se non le danno del lei.

Il dirigente scolastico, avendo intuito la gravità della situazione, aveva presentato la domanda di accertamento medico d’ufficio prima dell’estate e questa avrebbe avuto luogo proprio all’inizio del successivo anno scolastico. L’esito della visita medica collegiale aveva determinato la temporanea inabilità assoluta per alcuni mesi, ma il problema si sarebbe ripresentato allo scadere del provvedimento. I comportamenti della docente Rossi infatti continuavano a essere improntati a una instabilità comportamentale – puntualmente descritta dal dirigente scolastico – che era anche preoccupato per le minacce di suicidio che gli venivano inoltrate con crescente frequenza per e-mail o sms. La maestra era inoltre solita fare la ronda intorno all’edificio scolastico nei giorni in cui era soggetta al provvedimento di inabilità. Il preside, al protrarsi delle manifestazioni di instabilità emotiva della docente, decideva oculatamente di anticipare la visita medica collegiale d’ufficio senza aspettare lo scadere del provvedimento.

Ovviamente il dirigente ha dovuto aggiornare la sua relazione (ex art. 15 DPR 461/01) rendendola più incisiva sperando in un provvedimento definitivo e non più temporaneo a tutela della salute della maestra e dell’incolumità dell’utenza. Il tutto era reso particolarmente difficile al capo d’istituto per l’instabilità psichica della Rossi stessa e per l’alternanza di lusinghe e minacce legali cui la stessa ricorreva nei confronti di chiunque la avvicinasse.

Conclusione

Vale la pena ricordare la norma (art. 3 del DPR 171/11) conferisce al dirigente scolastico di ricorrere all’accertamento medico d’ufficio: “La pubblica amministrazione avvia la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizioc) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. Quanto sopra senza dimenticare quanto espresso dal c1 art.15 DPR 461/2001: “Ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l’Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili”.

L’accertamento medico – sia esso a domanda del lavoratore che a richiesta d’ufficio del datore di lavoro – è (se ben usato) strumento fondamentale a tutela della salute del lavoratore stesso. Nei casi importanti e impegnativi come quello affrontato nell’articolo richiede particolare esperienza e destrezza che se non possedute possono essere richieste a chi è esperto in materia. Trattandosi di materia medico-legale, per la quale inopinatamente i dirigenti scolastici non ricevono adeguata formazione nemmeno in sede concorsuale, la condivisione di buone pratiche potrebbe essere oltremodo indicata.

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da Orizzontescuola.it

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