Occupazione di immobile: a chi rivolgersi e cosa fare in caso di possesso consolidato

OCCUPAZIONE DI IMMOBILE: cosa fare in caso di possesso consolidato
Cosa fare se, al rientro dall’ospedale o, ad esempio, da una vacanza, doveste trovare qualcun altro in casa vostra, comodamente seduto sul divano, magari assieme a tutta la sua famiglia?
Occorre subito sgombrare il campo da un’ipotesi, a cui sicuramente avrete pensato: no, non potete agire da soli, magari cambiando la serratura o chiedendo alle forze dell’ordine di intervenire.

Nel primo caso, infatti, rischiereste di commettere il reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”, che punisce chiunque, potendo ricorrere ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria, agisca nella convinzione di far valere un proprio diritto, “facendosi ragione da sé”, con violenza o minaccia su cose o persone.
Il perché è presto detto: per quanto possa infatti sembrarci assurdo, la legge tutela il possesso, definibile, in sintesi, come il rapporto che intercorre tra una cosa e chi in quel momento la possiede.
Chi, dopo aver abusivamente occupato un immobile, vi si trattenga, di fatto sta esercitando (anche se illegittimamente) il suo possesso su di esso.
La ratio è quella di evitare che, per far valere il proprio diritto di proprietà, il titolare agisca in modo autonomo, “facendosi giustizia da sé”, appunto, con tutto ciò che questo comporterebbe in tema di ordine pubblico.
Lo stesso vale per le forze dell’ordine: queste, in caso di flagranza di reato, sarebbero più che legittimate ad intervenire nell’immediatezza del fatto. Tuttavia, in caso di possesso consolidato degli occupanti, senza un provvedimento di un’autorità giudiziaria, non potrebbero intervenire, magari usando la forza, perché andrebbero paradossalmente a ledere una situazione di fatto venutasi oramai a creare, tutelata, come visto, dalla legge.
Ma cosa fare, dunque, in caso di possesso consolidato?
Diciamo subito che l’occupazione di un immobile può configurare diversi reati.
Si tratta, in particolare, dell’invasione di terreni o edifici (di cui all’art. 633 c.p.), della violazione di domicilio (di cui all’art. 614 c.p.), nonché, in caso di sottrazione di cose mobili o di danni procurati, di furto (art. 624 c.p. e ss.) e di danneggiamento (art. 635 c.p.).
Si tratta di reati procedibili a querela della persona offesa (salvo il caso in cui siano posti in essere con violenza, per cui la procedibilità sarebbe d’ufficio); pertanto occorrerà attivarsi entro il termine stabilito dalla legge (solitamente 3 mesi) per denunciarli alle autorità.
Il rimedio è senz’altro, quindi, quello di denunciare, affinché gli occupanti possano essere sottoposti ad un processo penale.
Vi sono, tuttavia, dei casi in cui occupare un immobile non è reato. Si tratta dell’occupazione posta in essere in “stato di necessità”, di cui all’art. 54 c.p.
Tale articolo configura una causa di giustificazione, che, in altre parole, toglie l’antigiuridicità ad una condotta di norma rilevante penalmente e testualmente recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
Questa causa di giustificazione è stata ritenuta sussistente nel caso di un’occupazione posta in essere da una donna in gravidanza, affetta da HIV, per la quale è stato riconosciuto il diritto di abitazione, in presenza della necessità e inevitabilità della sua condotta.
Per usare le parole della Corte di Cassazione: “l’illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell’integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo” (Cass. Sent. 44363/2014).
In definitiva, l’invito è quello, per quanto possibile, di mantenere il sangue freddo e di denunciare gli occupanti abusivi, evitando di farsi prendere dall’ira e di agire personalmente.
Riferimenti normativi: Cass. Sent. 44363/2014; art. 633 c.p.; 614 c.p.; 624 c.p. e ss; 635 c.p.
da l’angolo del diritto penale
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